Leggi cantonali sulla protezione dei dati

Le leggi cantonali sulla protezione dei dati regolano la condotta delle autorità cantonali nel trattamento dei dati personali. Sono disciplinati la raccolta, la conservazione, la modifica, l’associazione, la comunicazione e la distruzione dei dati personali. I dati che non contengono riferimenti a persone non rientrano nel campo d’applicazione di tali leggi. Se le disposizioni legislative sono infrante da collaboratori di istituti pubblici, la persona interessata può pretendere, tramite apposita domanda, che i dati errati o raccolti illecitamente siano corretti o cancellati. Inoltre, la violazione del diritto in materia di protezione dei dati (per esempio la comunicazione illecita di dati personali o la perdita di dati personali che devono essere conservati) può determinate misure disciplinari interne (p.es. una nota di biasimo). Se in aggiunta la violazione è causa di un danno, può dare luogo all’obbligo di risarcimento da parte della scuola (di norma risponde il Comune) o – in caso di danni causati intenzionalmente o per negligenza grave – da parte dell’insegnante.

Dati raccolti ad uso personale dell’insegnante

I dati personali trattati dall’insegnante esclusivamente per uso proprio non sono sottoposti alla legge sulla protezione dei dati. Si tratta del materiale di lavoro personale dell’insegnante, come gli appunti per la preparazione di un colloquio con i genitori o le note in agenda. L’esclusione di tali informazioni dalla legge sulla protezione dei dati nega alle persone interessate il diritto di accedervi. Ciò non significa, però, che questi dati possano essere divulgati. Anche il materiale di lavoro personale deve dunque essere protetto dall’accesso da parte di terzi e non può essere lasciato incustodito. Se per esempio un appunto di un colloquio contiene informazioni sensibili riguardante un allievo, questo deve essere custodito nella cattedra o in un armadio chiuso a chiave. I dati personali comprendono anche le verifiche di apprendimento, se queste possono essere attribuite ad allieve o allievi. Se le informazioni sono private del nome e di tutti gli altri elementi che permettono di associarle a un determinato allievo, non si tratta di più di dati personali.

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