Principi del diritto in materia di protezione dei dati

Le disposizioni delle leggi cantonali sulla protezione dei dati sono rivolte a tutte le autorità del Cantone. Esse quindi non sono concepite specificamente per il trattamento dei dati personali nelle scuole. Per questo è importante conoscere i principi della legge sulla protezione dei dati. Da questi, infatti, devono essere desunte le soluzioni concrete per la realtà scolastica.

Legittimità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali deve essere sempre legittimo. La legge sulla protezione dei dati distingue i dati personali “normali” da quelli “degni di particolare protezione” (vedi sopra). Semplificando, la differenza sta nel fatto che il trattamento dei dati personali “degni di particolare protezione” è sottoposto a regole più rigide rispetto a quello di dati personali “normali”.

Trattamento dei dati personali “normali”

I dati personali “normali” possono essere trattati, se

  • una legge (è sufficiente una base a livello di ordinanza) lo autorizza; oppure se

  • il trattamento è necessario per l’adempimento di compiti prescritti per legge (vale a dire che senza il trattamento dei dati, l’adempimento del compito prescritto per legge sarebbe gravemente ostacolato).

Trattamento dei dati personali “degni di particolare protezione”

I dati personali “degni di particolare protezione” possono essere trattati, se in aggiunta

  • ciò è espressamente previsto da una legge (in questo caso è necessaria una base a livello di legge); oppure se

  • ciò è assolutamente necessario per l’adempimento di un compito prescritto per legge (vale a dire che l’adempimento del compito prescritto per legge sarebbe impossibile senza il trattamento dei dati); oppure se

  • la persona interessata dà il suo consenso.

Principio di limitazione delle finalità

I dati raccolti in ambito scolastico conformemente alle regole suddette possono essere trattati solo per gli scopi per cui sono stati raccolti o per finalità prevedibili dagli allievi e dai genitori. Nella scuola tali scopi sono determinatati dai compiti citati sopra della scuola dell’infanzia e della scuola dell’obbligo. Per questo motivo non è possibile cedere gli elenchi delle classi per fini commerciali.

Principio della proporzionalità

In base a questo principio, come già accennato, i dati personali possono essere trattati solo se necessario per l’adempimento di un compito prescritto per legge. Raccogliere i dati al fine di conservarli (per esempio, la raccolta di dati il cui scopo al momento del rilevamento non è chiaro) è illegale. Inoltre, il principio della proporzionalità impone di scegliere tra le varie possibilità di trattamento dei dati sempre quella che garantisce la minore intromissione possibile nei diritti di personalità della persona interessata.

Principio della buona fede

Dal principio della buona fede consegue che il trattamento dei dati deve essere evidente e trasparente. Il trattamento segreto dei dati è dunque proibita. Le allieve e gli allievi, così come i genitori, devono poter sapere senza troppi sforzi quali dati personali sono trattati. Per questo i dati personali normalmente devono essere raccolti tramite le allieve e gli allievi interessati o i titolari del diritto di custodia e non attraverso altre persone o autorità.

Principio di esattezza

Questo principio dà alle allieve e agli allievi, così come ai genitori, il diritto di richiedere la rettifica o la distruzione dei dati personali inesatti sul loro conto.

Sicurezza dei dati

Chi tratta i dati personali è responsabile della loro sicurezza.

Requisiti per il consenso al trattamento dei dati

Il consenso può essere la base per la legittimità del trattamento dei dati. Tuttavia, il consenso al trattamento dei dati dovrebbe riguardare solo una situazione determinata, limitata nel luogo e nel tempo e non dovrebbe essere concesso una volta per tutte o autorizzare il trattamento a tempo indeterminato. Normalmente la persona interessata è l’allieva o l’allievo. Poiché il consenso può essere concesso solo da persone con capacità di discernimento, innanzi tutto va chiarito quali requisiti siano necessari per considerare le allieve e gli allievi capaci di giudicare. In un secondo momento devono essere esaminati i requisiti formali del consenso. In base al Codice civile, è capace di discernimento qualunque persona che non sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di “infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile”. Questo significa che un bambino o un adolescente è capace di giudicare, se è in grado di avere una propria volontà e di agire di conseguenza. La legge non stabilisce alcun limite fisso di età. A seconda del livello di sviluppo, l’adolescente può avere un diverso orizzonte delle esperienze. Le allieve e gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola dell’obbligo di norma hanno un’età compresa tra i 4 e i 16 anni. In questo periodo di tempo la capacità di avere una volontà propria e di agire di conseguenza varia. Anche tra coetanei tale facoltà può essere sviluppata in modo diverso.

Fondamentalmente, però, può essere affermato quanto segue:

Se valutare le conseguenze del trattamento dei dati spesso non è semplice nemmeno per gli adulti, per bambini tale compito risulta ancora più difficoltoso. Per questo motivo, in merito al trattamento dei dati personali “degni di particolare protezione” e di quelli “normali”, la loro capacità di discernimento può essere riconosciuta tutt’al più nel periodo finale della scuola pubblica. Prima è consigliabile chiedere il consenso agli esercenti la patria podestà. Un bambino può valutare le conseguenze del trattamento dei dati e avere una propria volontà solo in casi molto chiari e semplici.

Consenso

Il consenso può essere orale o scritto, esplicito o tacito. Per il trattamento di dati personali “normali” che non costituiscono un rischio rilevante per le persone interessate, può essere sufficiente il tacito consenso. Si suppone il tacito consenso, in mancanza di opposizione contro il trattamento dei dati previsto da regolamenti o reso generalmente noto. Quando possibile il consenso dovrebbe comunque essere chiesto in forma scritta, in modo da poter costituire una prova.

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