Protezione dei dati e segreto d’ufficio
In qualità di collaboratori di istituti pubblici, gli insegnanti e le direzioni scolastiche esercitano una funzione di servizio pubblico. Essi sono quindi equiparatati a membri delle autorità e nella loro funzione sono sottoposti alle norme della relativa legge cantonale sulla protezione dei dati. Inoltre, le norme penali in materia di segreto d’ufficio (art. 320 CP) obbligano gli insegnanti al rispetto della personalità delle allieve e degli allievi.
Segreto d’ufficio
Le norme penali in materia di segreto d’ufficio obbligano i collaboratori di istituti pubblici a non rivelare segreti d’ufficio. Un segreto d’ufficio è un fatto non generalmente noto, di cui un membro di un’autorità è venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni. Da un lato le norme sul segreto d’ufficio si applicano ad un ambito più esteso rispetto alle norme sulla protezione dei dati, comprendendo anche i dati non personali. Dall’altro il loro campo d’applicazione è più ristretto, perché disciplinano solo la comunicazione di segreti e non la registrazione, la conservazione, la distruzione ecc. di dati.
Gli insegnanti sono dunque tenuti a non rivelate i “segreti”, di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro funzione. La loro comunicazione, tuttavia, può essere giustificata da una delega o un obbligo legislativo.
Segreto professionale
Il segreto d’ufficio va distinto dal segreto professionale in base all’art. 321 del Codice penale. Anche in questo caso lo scopo è la protezione di segreti, ma non da parte di membri delle autorità, bensì da parte di determinate categorie professionali, specialmente ecclesiastici, avvocati, notai, medici, dentisti, farmacisti e levatrici. Alcune categorie di persone sono tenute al rispetto di entrambi gli obblighi di segretezza, come per esempio i medici scolastici.
